La guida definitiva alle detrazioni delle spese mediche e sanitarie nel 730

spese mediche

Tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta senza ombra di dubbio quella più richiesta. Ma quali sono le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi? E soprattutto, come facciamo a calcolare l’importo deducibile delle spese mediche e sanitarie nel 730?

Aspetti principali per la deducibilità delle spese mediche e sanitarie

Quando si parla di agevolazioni bisogna stare attenti ed essere sempre a conoscenza di tutte le regole che vengono applicate per poterne usufruire senza problemi. La normativa che prevede la detraibilità delle spese mediche e sanitarie è contenuta nell’ art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte Sui Redditi).

Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef, di una percentuale della spesa sostenuta (pari al 19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (conosciuta come franchigia). In alcune situazioni, invece, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo, al posto della detrazione dall’imposta lorda dovuta. In generale possiamo dire che:

  • Le spese sanitarie di qualunque tipo danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro per tutti i contribuenti.
  • Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità. Tale regola vale anche per le spese sostenute dai familiari dei disabili, anche se questi non risultano fiscalmente a carico. Il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta.

A partire dal 2020 tutte le spese sanitarie per ottenere la detrazione fiscale devono essere sostenute con mezzi tracciabili. Quindi con il modello 730/2021, sono detraibili solo le spese pagate con carte e bancomat. Tuttavia, restano deducibili le spese mediche in contanti per l’acquisto di farmaci e per i servizi medici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Nei successivi paragrafi vedremo insieme:

  • Tutti i documenti che è necessario esibire e che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia
  • Il calcolo per la detrazione e come applicarlo
  • Le varie tipologie di spese mediche soggette a detrazione.

I documenti

Usufruire delle detrazioni è semplice, basta indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. Per farlo, i giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento. I documenti rilevanti sono:

  • Le fatture
  • Le ricevute fiscali
  • Le quietanze di pagamento
  • Gli scontrini “parlanti”

Per le fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro, l’imposta di bollo applicata (di solito pari a 2 euro) è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

In ogni caso, tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma semplicemente conservati in originale. In particolare:

  • per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria.
  • In questo caso, se la fattura non viene rilasciata dall’esercente, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
  • In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
  • La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi e il motivo dell’acquisto
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre procurarsi una certificazione del medico curante che attesti la necessità del sussidio per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile
  • per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”.

L’acquisto dei farmaci: le indicazioni essenziali

Per quanto riguarda la documentazione delle spese relative all’acquisto di farmaci (anche omeopatici) che viene rilasciata al momento del pagamento si deve specificare ai fini della detrazione:

  • Natura, qualità e quantità del prodotto
  • L’indicazione del vostro codice fiscale o numero di partita IVA

In riferimento alla natura del prodotto, è sufficiente indicare genericamente sullo scontrino fiscale la parola “farmaco” o “medicinale”. Queste possono essere segnate anche attraverso le sigle e le abbreviazioni tipicamente utilizzate per riferirsi ai farmaci.

Per specificare sia la natura che la qualità del farmaco è possibile anche sfruttare l’indicazione di “Ticket”. Se non lo sapessi, quando le spese mediche sono pagate tramite i ticket, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica.

Per quanto riguarda la qualità del prodotto deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC). Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo valido sull’intero territorio nazionale.

Ricordate, inoltre, che non è mai possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con un altro tipo documentazione, come, per esempio, la prescrizione medica.

Calcolo della detrazione del 19% per spese mediche e sanitarie

La detrazione applicabile per legge è pari al 19% calcolato sulla quota eccedente la spesa minima di 129,11 euro. In altri termini, se in un anno avete speso 300 euro in spese mediche la differenza rispetto alla franchigia è 170,89 euro (cioè 300 euro -129,11 euro). Quindi potrete portare in detrazione 170,89×19% = 32,47 euro. 

Se non vi è chiaro il calcolo della percentuale, ecco come farlo seguendo i passaggi:

  • Spese mediche sostenute: 300 euro
  • Franchigia (soglia di deducibilità): 129,11 euro
  • Percentuale deducibile: 19%

Nel caso di portatore di disabilità la quota in detrazione sarà invece:

Deducibilità delle spese mediche soggette a rimborso

Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se queste sono state rimborsate. In particolare, si considerano detraibili:

  • Nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto.
  • Le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati da te o dal tuo datore di lavoro (detto sostituto d’imposta) verso enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In poche parole, se la quota di contributi sanitari versati supera la soglia indicata, puoi usufruire della detrazione.

Per fare un esempio, ipotizziamo che in un anno tu abbia:

  • Versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria
  • Sostenuto spese mediche per 8.000 euro
  • Ottenuto il rimborso di 6.000 euro

L’importo che non è stato rimborsato è la somma su cui applicare la percentuale per la detrazione, quindi:

spese mediche

In caso di rimborso di spese mediche la quota detraibile non è più il 19% ma è pari all’importo non rimborsato più una percentuale che varia in base alla quantità dei contributi versati in più rispetto alla soglia limite di 3615,20 euro. Per calcolarla faremo come segue:

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Sulla base dei precedenti calcoli potrai quindi portare in detrazione:

spese mediche

I contributi sanitari sono indicati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta. In sintesi, la detrazione in questi casi viene applicata due volte, in quanto:

  • L’importo delle spese mediche che non è stato rimborsato è sempre interamente deducibile
  • Se i contributi sanitari per le spese mediche superano la soglia di 3.615,20 euro, allora, potrai portare in detrazione anche una quota calcolata sull’importo rimborsato, tale percentuale varia al variare dei contributi pagati in eccedenza come mostrato nell’esempio.

I contributi versati sono sempre riportati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro).

Ripartizione della detrazione in più anni

Se per qualsiasi motivo nell’arco di un anno siete costretti a sostenere spese mediche per un importo superiore alla somma di 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro, la detrazione può essere:

  • Emessa in un’unica rata annuale
  • Ripartita in quattro quote per ogni anno di pari entità

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno avrete la possibilità di specificare se preferite la rateizzazione o il rimborso in una soluzione unica, e tale scelta resta irrevocabile.

Spese mediche generali e acquisto di farmaci

Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico “generico” o da un medico specializzato. Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.

In questo caso, i documenti da presentare al CAF o all’Agenzia delle Entrate (per eventuali controlli) sono la fattura o la ricevuta fiscale rilasciata dal medico.

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • Specialità medicinali
  • Farmaci
  • Medicinali omeopatici

Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” commercializzati anche nei supermercati e in altri comuni esercizi commerciali.

Per l’acquisto di farmaci sarà necessario conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante con le indicazioni già elencate precedentemente. In caso di farmaci acquistati all’estero, se il farmacista vi ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

  • Riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • Chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

È possibile richiedere la deducibilità anche per le spese sanitarie relative ad una persona deceduta. Queste sono detraibili se sostenute dagli eredi dopo il decesso, anche quando non si tratta di un familiare a carico. Se più eredi hanno effettuato le spese, la detrazione verrà applicata sulla quota sostenuta da ognuno di essi.

Spese per alimenti speciali

Dal 2017 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% anche relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti (salute.gov.it).  Sono esclusi gli alimenti destinati ai lattanti.

La spesa va sempre certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario di questi alimenti.

Nel caso in cui la fattura o gli scontrini non riportino gli elementi richiesti, il contribuente può comunque integrarli indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali e non è destinato ai lattanti.

Prestazioni mediche e spese specialistiche detraibili

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina. Ai fini della detrazione, è necessario che la natura della prestazione sia indicata nella fattura.

Rientrano tra le spese specialistiche detraibili:

  • Gli esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • La cobaltoterapia
  • La iodio-terapia
  • Gli elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • La risonanza magnetica nucleare
  • Le ecografie
  • Le indagini laser
  • La ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • Le sedute di neuropsichiatria
  • La dialisi
  • L’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi, la villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.
  • Quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, ecc.).

Spese specialistiche detraibili senza prescrizione medica

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

  • Psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • Biologi nutrizionisti
  • Ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco

Spese specialistiche detraibili solo con prescrizione medica

Possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica le spese per:

  • I trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
  • Le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
  • Le cure termali (escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
  • Le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

Prestazioni chirurgiche detraibili

Sono detraibili le spese chirurgiche solo per gli interventi ritenuti necessari, cioè mirati a riparare gli inestetismi suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone. In particolare, quelli dovuti a:

  • Cause congenite
  • Eventi pregressi (come ad esempio malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.)

Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali. Mentre non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Sono detraibili anche le spese relative al trapianto di organi. Tuttavia, per ottenere la detrazione, sarà necessario intestare la relativa fattura al soggetto che sostiene le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento.

Infine, nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza ma possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici

Le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (tra cui anche le protesi), possono essere portate in detrazione al verificarsi di certe condizioni.

La più importante è la certificazione fiscale: questa deve chiaramente riportare la descrizione del prodotto acquistato. L’indicazione di “dispositivo medico” non è sufficiente ai fini della detrazione.

Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema ”Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Infine, sono detraibili anche le spese per l’acquisto di parrucche, quando queste sono volte a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia particolare e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico. In questo caso, la prescrizione medica è necessaria ai fini della detrazione.

Detrazione delle spese mediche per assistenza specifica

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative:

  • All’assistenza infermieristica e riabilitativa
  • Alle prestazioni fornite dal personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
  • Alle prestazioni del personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente. Se il documento di spesa è stato intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che sulla fattura sia indicato l’importo pagato.

Alle spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche, ecc.) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Ma, nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se:

  • Corredate da una prescrizione medica che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
  • Eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Inoltre, in caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese devono essere indicate separatamente.

Spese mediche per patologie esenti

Le spese sanitarie e di assistenza specifica relative a patologie esenti dal pagamento del ticket devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi. Ciò viene fatto per non perdere la parte di detrazione che “non trova capienza” nell’imposta annua dovuta. Tali spese sono deducibili anche quando sostenute per un familiare disabile fiscalmente non a carico.

Per fare un esempio, se un tuo familiare non a carico sostiene delle spese sanitarie significative perché soffre di una malattia per cui è prevista l’esenzione ticket, ma quest’ultimo dispone di un reddito basso che non gli permette di detrarre integralmente la spesa sanitaria sostenuta (in termini tecnici si dice “che non trova capienza”), allora potrai portare in detrazione la parte di spesa che non ha trovato capienza. In ogni caso tale possibilità è subordinata all’applicazione di alcune regole:

  • Se il familiare, affetto dalla patologia esente, non presenta la dichiarazione perché non possiede redditi o possiede redditi tali da non determinare un’imposta dovuta, il contribuente che ha sostenuto la spesa potrà indicare l’intero onere sostenuto
  • Ai fini della detrazione, il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del soggetto con patologia esente. Nel caso in cui il documento sia intestato a quest’ultimo, sarà lui a dover annotare, sottoforma di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal congiunto.

Per quanto riguarda la quota massima deducibile bisogna specificare che:

  • La detrazione del 19% è calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di 129,11 euro
  • L’ammontare massimo delle spese sanitarie deducibili non può superare 6.197,48 euro

Inoltre, in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica.

Spese sostenute all’estero

Le spese mediche all’estero sono sottoposte allo stesso trattamento indicato per quelle in Italia. Anche in questo caso è sempre necessaria una documentazione che presenti le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in territorio nazionale. Come già detto, se non segnalate direttamente dal farmacista estero, è comunque possibile riportarle a mano sullo scontrino parlante rilasciato.

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, in particolare:

  • Questa può essere eseguita dal contribuente stesso solo nei casi in cui i documenti sono in scritti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo
  • Se la documentazione è riportata in francese, per i residenti in Valle d’Aosta non vige l’obbligo di traduzione. La stessa regola vale per i residenti a Bolzano, quando la documentazione è in tedesco.
  • Per i documenti redatti in una lingua diversa dall’ inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata
  • Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione scritta in sloveno non è richiesta la traduzione giurata.

Spese mediche non deducibili

Non sono detraibili le spese:

  • Di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.
  • Intestate al genitore e sostenute per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. Questo limite è pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili per figli maggiori di 24 anni ed è pari a 4.000 euro per i figli di età inferiore
  • Per le prestazioni svolte da un pedagogista (in quanto non è considerata una professione sanitaria)
  • Corrisposte a una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento
  • Per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali
  • Di circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità
  • Relative alle prestazioni rese dagli osteopati (in quanto non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute). Tuttavia, queste prestazioni, se riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili quando rese da iscritti a dette professioni sanitarie
  • Per le prestazioni di massofisioterapia effettuate da soggetti aventi diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica
  • Relative a trattamenti di haloterapia o “Grotte di sale”
  • Per l’acquisto e realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia)
  • Relative alla frequenza di corsi in palestra, anche in presenza di prescrizione medica.

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