La maternità facoltativa e il congedo parentale riguardano la stessa tipologia di servizio, ovvero si tratta di un periodo di astensione dal lavoro del tutto facoltativo. Questo tempo viene concesso ai genitori che desiderano prendersi cura del proprio bambino nei primi anni della sua vita, al fine di soddisfare quelli che sono i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Maternità facoltativa o congedo parentale: due nomi per lo stesso servizio?
La maternità facoltativa è quel lasso temporale in cui la madre può chiedere l’astensione dal lavoro. Il periodo in questione è quello subito dopo la nascita di uno o più figli. Può essere richiesto anche dopo l’affidamento o l’adozione di uno o più minori.
Questo periodo può servire alla madre per donare al nuovo membro (o ai nuovi membri) della famiglia le attenzioni e le cure del caso; dopo la nascita di un figlio o dell’entrata in famiglia di un nuovo membro minorenne, adottato o affidato che sia, infatti, i genitori potrebbero sentire questa esigenza, per sistemare il nuovo equilibrio.
Non tutti possono presentare questa richiesta. La maternità facoltativa, difatti, spetta solo alle lavoratrici o ai lavoratori con determinate caratteristiche, le quali sono indicate nella normativa vigente. La legge, inoltre, regolamenta sia la durata del periodo di astensione dal lavoro sia l’indennità percepita dal genitore.Questo periodo di astensione dalle mansioni lavorative, al fine di accudire il figlio nei primi suoi anni di vita e per prendersi cura dei suoi bisogni sia sul piano affettivo sia su quello relazionale, può essere richiesto anche dal padre. In questo caso si può parlare di congedo parentale.
Che cos’è il congedo parentale e a cosa serve
Il congedo parentale, come affermato poc’anzi, è quel periodo di tempo che spetta ai genitori (alla madre e/o al padre), per potersi astenere in modo facoltativo dal lavoro e prendersi cura dei propri figli (nati, affidati o adottati) che non può essere rifiutato dal datore di lavore, a patto che sia stato richiesto entro i termini previsti. Per la madre tale richiesta può essere fatta dopo la fine del congedo di maternità obbligatoria e fino al compimento dei 12 anni del bambino.
La normativa che disciplina questo istituto è il D.lgs. 151/2001 del Testo unico sulla maternità e paternità, con le successive modifiche e integrazioni. I CCNL, inoltre, possono apportare delle disposizioni apposite in materia. Non essendo una prestazione automatica, il genitore che vuole usufruire del congedo parentale deve presentare una domanda apposita.
Come funziona il congedo parentale
Dopo il congedo obbligatorio è possibile per la madre, o il padre, chiedere un periodo di astensione facoltativa dal proprio posto di lavoro: per coloro che hanno figli fino a 12 anni, infatti, vi è il diritto di poter fruire di un periodo di congedo, il quale non è obbligatorio, è parzialmente retribuito e può essere richiesto per ogni figlio a carico. In caso di parto gemellare questo periodo si moltiplica in base al numero dei bambini che sono nati.
Le lavoratrici possiedono tutte il titolo per chiedere l’indennità giornaliera di maternità, indipendente dalla loro qualifica e questo indennizzo non è subordinato a nessuna particolare condizione assicurativa o contributiva. Gli stessi diritti, inoltre, vengono estesi alle madri lavoratrici che hanno scelto l’adozione o l’affidamento.
La struttura della maternità facoltativa è molto flessibile:
- si può godere in una soluzione unica;
- si può frazionare in ore, giorni e/o mesi.
I genitori, quindi, hanno un’ampia scelta sulle modalità di fruizione e sulla possibilità di alternarle: si possono quindi alternare giornate e/o mesi di congedo a lassi temporali in cui si fruisce della modalità oraria.
Tra un periodo e l’altro di congedo facoltativo, inoltre, il genitore può riprendere la propria attività lavorativa, anche solo per una giornata. Nel computo del congedo non sono inclusi il sabato e la domenica nel caso il rientro al lavoro avvenga il lunedì.
Quanti giorni può chiedere ciascun genitore?
Il periodo in cui si può usufruire del congedo parentale è per:
- la madre lavoratrice di 180 giorni (6 mesi), dopo che ha goduto dell’astensione obbligatoria;
- il padre lavoratore di 180 giorni (6 mesi). Questo lasso temporale può arrivare a 7 mesi qualora vi sia un’astensione per un tempo continuativo, o frazionato, non inferiore a 3 mesi;
Se vi è un solo genitore i giorni sono 300 (10 mesi). Chi è il “genitore solo”? È colui che deve sostenere da solo la famiglia, nel caso di morte o di infermità grave dell’altro genitore; quando il figlio viene abbandonato e/o affidato a un solo genitore. Si riconosce il diritto al congedo parentale anche nel momento in cui l’altro genitore non ne ha diritto.
Nel caso in cui entrambi i genitori usufruiscono del congedo, il limite massimo è 300 giorni (10 mesi), i quali possono aumentare a 330 giorni (11 mesi) nel caso in cui il padre usufruisca, come abbiamo visto, di un periodo consecutivo di 3 mesi.
Come richiedere la maternità facoltativa
Per richiedere la maternità facoltativa occorre presentare una domanda all’INPS. Le possibilità sono diverse:
- online, mediante il sito dell’INPS;
- telefonando al contact center dell’INPS. Il numero è il 803 164 ed è gratuito per chi chiama da rete fissa; mentre lo 06 164 164 può essere fatto da cellulare ed è a pagamento, secondo il piano tariffario del chiamante;
- di persona, recandosi presso gli enti di patronato dell’INPS.
La domanda deve essere presentata prima che inizi il congedo richiesto, e notificata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario. Nel caso in cui la domanda fosse presentata dopo l’inizio del congedo parentale, verranno pagati solamente i giorni seguenti alla data di presentazione della domanda.
Se la maternità facoltativa inizia il primo gennaio ma la domanda è stata presentata il 10 gennaio, verranno corrisposti i giorni a partire dal 10 gennaio in avanti.
Il congedo parentale, inoltre, può essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Come e quanto viene pagato il congedo parentale?
Durante l’astensione dal periodo lavorativo, derivante dal congedo parentale, è possibile che in alcuni casi vi sia anche una retribuzione. Quando avviene ciò?
- se entro i primi 6 anni di vita del figlio si usufruisce del congedo parentale. Se il minore viene adottato o preso in affidamento, si devono prendere in considerazione i primi 6 anni d’ingresso del bambino all’interno del nucleo familiare. Se goduto entro i 6 anni, in ogni caso, il congedo parentale viene retribuito per un periodo totale di 6 mesi, tempo che prende in considerazione sia quanto spettante al padre e sia quello spettante alla madre;
- il congedo parentale viene erogato oltre il limite delle 6 mensilità quando il richiedente possiede un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento di pensione minimo. Nel 2022 quest’ultimo è pari a euro 6.702,54: la soglia di reddito da non superare, quindi, è pari a euro 16.756,35 annui;
- quando il genitore richiedente possiede un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il valore minimo e richiede il congedo parentale tra i 6 e gli 8 anni del figlio.
Non viene retribuito in tutti gli altri casi, ovvero:
- oltre le 6 mensilità, quando il richiedente possiede un reddito individuale che supera di 2,5 volte il trattamento minimo;
- se la richiesta avviene tra i 6 e gli 8 anni di vita del figlio e il genitore possiede un reddito individuale che supera di 2,5 volte il trattamento minimo;
- la richiesta viene fatta quando il minore ha tra gli 8 e i 12 anni di vita del figlio, a prescindere dal reddito del richiedente.
In questo articolo è possibile capire come calcolare la retribuzione della maternità facoltativa, a seconda delle opzioni fin qui delineate.