Farmaci detraibili nel 730: guida chiara e completa alla detrazione

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L’importo della detrazione di farmaci e spese mediche si può verificare attraverso la dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute per la salute, infatti, fanno parte dei costi che consentono uno sconto IRPEF del 19%. Nel caso specifico ci sono, inoltre, delle eccezioni relative alla regola della tracciabilità: ci sono, difatti, alcuni importi che possono essere pagati in contanti e possono rientrare nelle spese che permettono di accedere alla riduzione dell’imposta.

In questa guida analizzeremo quali sono le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in materia di franchigia, di documenti da rispettare e limiti da rispettare per quanto riguarda la detrazione di farmaci e spese mediche.

Come funziona la detrazione di farmaci e spese mediche

Per presentare il modello 730/2022 la scadenza è fissata dal 23 maggio 2022 al 30 settembre 2022. Sul portale dedicato, inoltre, i contribuenti potranno visualizzare la precompilata.

Per verificare la possibilità di beneficiare delle detrazioni, dal punto di vista operativo, occorre prendere in considerazione alcuni aspetti relativi ai costi sostenuti, ovvero:

  • la spesa totale;
  • i tipi di spese;
  • le modalità con cui si effettuato il pagamento.

Tutte le spese effettuate in questo ambito potranno essere portate in detrazione dall’IRPEF, con aliquota pari al 19%. Verranno prese in considerazione solo le spese eccedenti l’importo di 129,11 euro. Nella dichiarazione dei redditi, in sostanza, la detrazione verrà effettuata sulla differenza tra il totale di quanto il contribuente ha speso e la franchigia di 129,11 euro. Successivamente su tale somma verrà applicata l’aliquota del 19%.

Quali tipi di farmaci sono detraibili?

Si possono detrarre le spese per l’acquisto dei seguenti farmaci:

  • farmaci;
  • medicinali omeopatici;
  • specialità medicinali.

L’acquisto di questi prodotti deve avvenire presso le farmacie. Si fa eccezione per i prodotti che si trovano anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali, ovvero i farmaci da banco e quelli da automedicazione.

Si può usufruire della detrazione anche per quei farmaci che rientrano nella categoria della non obbligatorietà di prescrizione medica. Queste tipologie di farmaci si acquistano sul web presso esercizi commerciali e/o farmacie che possiedono l’autorizzazione alla vendita a distanza. Presso il sito del Ministero della Salute è possibile consultare l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali che sono autorizzati alla vendita su internet.

I prodotti che non fanno parte delle spese detraibili, o deducibili, rientrano nella categoria dei parafarmaci, come gli integratori alimentari, i colliri e le pomate, i prodotti fitoterapici, etc. Questo principio vale anche se questi prodotti sono acquistati presso una farmacia o prescritti dal proprio medico curante, a scopo scopo terapeutico.

Scontrini: quali dati devono contenere per poterli scaricare nel 730?

Per poter portare a deduzione questa tipologia di spese in ambito medico e sanitario, occorre presentare opportuna documentazione relativa all’acquisto dei medicinali. Occorre, quindi, certificare la spesa effettuata mediante fattura o scontrino, il cosiddetto scontrino parlante.  In questi documenti risultano specificate le caratteristiche del prodotto (la natura, la qualità e la quantità) e il codice fiscale dell’acquirente. Solo in questo modo si possono dedurre o detrarre le spese effettuate per l’acquisto dei medicinali.

Per verificare la natura del prodotto basta l’indicazione generica presente nello scontrino fiscale, è sufficiente che vi sia la parola farmaco o medicinale: si possono anche trovare delle diciture, ovvero delle sigle e delle terminologie che sono esplicitamente riferibili ai farmaci (OTC, SOP, Omeopatico) e delle abbreviazioni ( med e f.co).

La parola ticket viene usata per indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per quanto riguarda i ticket, inoltre, l’acquirente non è più tenuto a conservare la fotocopia relativa alla ricetta medica.

Viste le indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non deve più esserci in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali che vengono acquistati. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, infatti, ora può bastare AIC, ossia l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco.

I medicinali omeopatici non hanno il codice AIC, quindi la qualità acquistata viene indicata da un codice identificativo che è stato attribuito da organismi privati e che risulta valido sull’intero territorio nazionale.

Vale lo stesso discorso per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche): la spesa deve essere certificata attraverso documenti che devono contenere l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

Qualora la farmacia avesse delle difficoltà ad emettere lo scontrino parlante per questi prodotti, dovrà certificare la spesa mediante l’emissione di fattura.

Come pagare in farmacia per poter detrarre?

Per il contribuente c’è la possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi il 19% delle spese mediche e sanitarie, purché l’importo di tali spese superino una franchigia di 129,00 euro. In questa categoria, come abbiamo visto, rientrano tutte le spese relative ai farmaci e ai prodotti sanitari acquistati in farmacia o dall’ottico, nonché le sedute di psicoterapia, le prestazioni erogate da professionisti (medici, fisioterapisti, infermieri) e dalle strutture private/pubbliche.

A partire dal 01 gennaio 2020 la normativa in materia di detrazione delle spese mediche è cambiata: per poter usufruire della detrazione del 19% su tali spese e inserirle nella dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare i pagamenti solo ed esclusivamente con sistemi di pagamenti elettronici e, quindi, tracciabili. I pagamenti in contanti, quindi, non saranno più validi.

Quali sono questi sistemi di pagamenti tracciabili e ritenuti idonei dal fisco? In primis i pagamenti con POS, ossia quelli effettuati con il  bancomat o con la carta di credito. Sono validi anche gli assegni, i bonifici bancari sul conto corrente e i sistemi digitali, come Paypal.

Ci sono però delle eccezioni. Si possono continuare a pagare in contanti ( e avere diritto lo stesso alla detrazione al 19%) le spese mediche eseguite in farmacia, per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, presso negozi di articoli sanitari o di ottica e per quelle per prestazioni mediche e sanitarie compiute presso gli ospedali, le strutture pubbliche e private, ma devono essere convenzionate con il SSN.

Sarà, quindi, possibile in questi casi continuare a pagare in contanti e avere diritto alla detrazione per queste spese. Per le prenotazioni effettuate con la dicitura intramoenia, presso gli ospedali e le cliniche pubbliche, devono essere pagate con pagamenti tracciati per poter avere le detrazione.

Come si calcola il rimborso?

Facciamo un esempio per capire come si calcola il rimborso relativo ai farmaci e alle spese mediche. Il contribuente ha sostenuto in totale per le spese mediche 1.200 euro, ossia il totale di tutti gli scontrini delle spese in farmacia, ticket, ricevute mediche, etc. A questi 1.200 euro si deve sottrarre la franchigia di 129,11 euro e il 19% verrà calcolato sulla differenza.

Esempio numerico:

1.200 euro (importo totale, comprensivo dell’IVA, di tutti gli scontrini parlanti di farmacie, spese sanitarie private e pubbliche, ticket, etc.).

1.200 euro – 129,11 euro di franchigia = 1070,89 euro

19% di 1070,89 euro = 203,47 euro è la somma che si ottiene come rimborso per le spese dei farmaci, delle visiti mediche, ticket, etc.

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