L’informativa precontrattuale obbligatoria per il credito al consumo

La guida completa al credito al consumo.

Che cos’è il credito al consumo?

Il contratto di credito al consumo è un documento con cui un finanziatore, nell’ambito di un’attività commerciale, concede o si impegna a concedere ad un soggetto una somma di denaro sotto forma di dilazione di pagamento. Un esempio può essere la cessione del quinto dello stipendio.

Per facilitare il corretto svolgimento delle attività economiche sul mercato e soddisfare tutti i bisogni primari dei consumatori la legge ha previsto una disciplina specifica dedicata alla tutela del credito al consumo che oggi analizzaremo step by step.

Le caratteristiche

La relativa disciplina è riservata a quei contratti il cui importo è compreso tra i 200 e i 75.000 euro. Per essere efficaci devono:

  1. essere conclusi per iscritto;
  2. soddisfare i requisiti della forma scritta;
  3. essere siglati da entrambe le parti.

Devono contenere i dati essenziali, ovvero:

  • L’importo finanziato e le modalità di rimborso dello stesso;
  • I tassi di interesse;
  • Le eventuali garanzie e assicurazioni richieste dall’ente di credito;
  • La cadenza e l’ammontare di ciascuna rata.

La direttiva comunitaria del 2008

Nel 2008 è stata emessa una direttiva comunitaria che ha riformato la precedente disciplina del credito al consumo introducendo tra le varie novità l’informativa precontrattuale.

L’obiettivo della nuova normativa è quello di rinforzare la disciplina della trasparenza e della correttezza tra la parte debole cioè i consumatori e la parte forte cioè le banche e gli intermediari.

Cosa prevede l’informativa precontrattuale?

Gli obblighi precontrattuali

La direttiva comunitaria prevede degli obblighi in fase precontrattuale, posti a carico dei finanziatori, al fine di migliorare la posizione dei soggetti in merito alla conoscenza delle proprie scelte di credito.

Gli obblighi precontrattuali garantiscono al cliente il diritto di possedere (e non solo visionare) una serie di documenti fondamentali per comprendere le caratteristiche dell’operazione. Ciò significa che è sempre possibile portarne con sè una copia dopo averla richiesta.

Tali documenti devono obbligatoriamente fornire al lettore dei chiarimenti adeguati. Nel senso che devono contenere tutte le informazioni essenziali per permettere al richiedente di prendere una decisione consapevole e ponderata. Informazione che diversamente potrebbero sfuggirgli o essere conosciute solo al momento della firma del contratto o addirittura successivamente.

Il legislatore pone, inoltre, un accento particolare alla verifica del merito creditizio. Questo fa riferimento all’affidabilità economica e finanziaria di un individuo. È quindi necessario che tali informazioni vengano verificate in modo adeguato per poter comprendere la capacità di un qualsiasi soggetto di restituire il credito da lui richiesto.

La verifica del merito creditizio va effettuata:

  1. prima della conclusione del contratto, sulla base di informazioni adeguate, che l’intermediario può acquisire dal consumatore stesso o da banche dati pertinenti.
  2. nella fase contrattuale durante la quale il finanziatore è tenuto a rinnovare la verifica delle condizioni economiche prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale relativo al prestito.

La pubblicità

Gli annunci pubblicitari hanno la funzione di divulgare le condizioni dell’offerta di credito. Per questo motivo:

  1. Devono essere chiaramente riconoscibili come tali
  2. Fare riferimento per quanto riguarda le condizioni contrattuali ai fogli informativi
  3. Indicare le modalità con cui questi ultimi vengono messi a disposizione dei clienti.

La differenza principale tra gli annunci pubblicitari ed i fogli informativi risiede nel fatto che i primi non sono obbligatori per i finanziatori, mentre i secondi devono essere necessariamente organizzati e messi a disposizione dei clienti.

Alla Banca d’Italia spetta infine delineare quelle che sono le caratteristiche specifiche relativamente alle informazioni da presentare negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione. 

Indicazione del TAEG: nullità del contratto di credito al consumo

Se l’offerta promozionale prevede una qualsiasi forma di finanziamento l’annuncio deve anche indicare il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG).

Questo è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve sostenere relativamente al contratto di credito, escluse quelle notarili. Tutti i costi vanno indicati in modo chiaro, coinciso ed anche con l’impiego di un esempio rappresentativo.

Deve essere comunicato in fase precontrattuale e riportato nei fogli informativi e nel documento di sintesi.

L’eventuale omissione o la scorretta rappresentazione del valore effettivo del TAEG e di qualsiasi altro costo posto a carico del consumatore comporta la nullità della clausola del contratto.

La nullità dell’intero contratto si ha quando questo non riporti in maniera adeguata le informazioni essenziali con riferimento alle parti, all’importo totale del finanziamento ed alle condizioni di prelievo e di rimborso.  

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni:

  • conti correnti destinati ai consumatori
  •  mutui
  •  anticipazioni bancarie
  •  altri finanziamenti
  •  aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori.

Per le aperture di conto corrente si utilizza la denominazione comune ma entrambi individuano il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.

Una volta concluso il contratto, è previsto l’invio a periodicità annuale di un riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare (le rendicontazioni periodiche).

Questo consente di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC (o TAEG) riportato nel documento di sintesi aggiornato. In questo modo potrete verificare se vi sono servizi più adatti alle vostre esigenze.

Quali documenti da leggere prima?

Principali diritti del cliente

Tale documento è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa e deve essere obbligatoriamente esposto nei locali aperti al pubblico.

È di fondamentale importanza in quanto in esso vengono indicati tutti gli aspetti salienti relativi alla fase precontrattuale, al momento della stipula e della chiusura del rapporto contrattuale.

Il foglio informativo

I fogli informativi contengono informazioni:

  • sull’intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica)
  • sulle principali caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto
  • sulle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico a carico del cliente, cioé tassi di interesse, spese accessorie incluse quelle relative alle comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, eventuali penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, e così via.
  • sui servizi accessori (ad esempio, la carta di debito legata ad un conto corrente). Se il servizio accessorio è commercializzato individualmente, viene predisposto un ulteriore foglio informativo.
  • sulle clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Per i contratti di conto corrente, vengono riportati eventuali requisiti minimi per l’apertura (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine ad oneri economici a carico del cliente, specificandone l’importo.

In caso di contratto di finanziamento, vengono riportati anche i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) come previsto dalla legge antiusura.

Il contenuto deve sempre essere aggiornato e coerente con il prodotto offerto. Sono perfettamente reperibili dal sito internet, nella sede o nelle filiali della banca o società finanziaria. Per agevolare la confrontabilità dei prodotti, i fogli informativi relativi al conto corrente e al mutuo sono redatti secondo schemi standard definiti dalla Banca d’Italia.

La copia completa

Il cliente può sempre ottenere una copia completa del testo contrattuale. La sua consegna è gratuita e non impegna le parti alla conclusione.

Nei contratti di finanziamento, poiché la banca sostiene dei costi per la verifica del merito creditizio, il cliente può scegliere tra:

  1. la consegna della copia, subordinata al pagamento delle spese d’istruttoria (la cui somma è riportata nel foglio informativo)
  2. la consegna gratuita: dello schema di contratto privo dei dati sulle condizioni economiche, accompagnato da un preventivo di queste sulla base delle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita. Negli altri casi è sempre gratuita.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata, l’intermediario, prima della conclusione del contratto, informa il cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, gli consegna il testo completo aggiornato.

Il documento di sintesi

In alternativa alla copia completa, il cliente può scegliere di richiedere il solo documento di sintesi. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni.

Esso costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante. Il testo riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo.

Se un’operazione non è in alcun modo personalizzabile, i due documenti possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo il documento di sintesi riporta in calce anche il piano di ammortamento.

Le rendicontazioni periodiche

Gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di:

  • un rendiconto
  • il documento di sintesi

Il rendiconto riassume tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e
ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto e riporta le condizioni economiche in vigore.

Entrambi vengono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, salvo opposizione scritta da parte del cliente. È possibile convenire una diversa periodicità per l’invio.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.

Il contratto, inoltre, stabilisce le modalità di invio (cartacea o elettronica) alla clientela ed indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate, in ogni caso a carico del cliente.

La guida pratica

Le guide illustrano in maniera semplice le caratteristiche, il funzionamento ed i costi di determinati prodotti nonché i relativi diritti. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela tali documenti secondo sono modelli standard.

Possono indicare:

  • i contratti di conto corrente offerti ed i servizi più comunemente associati, quali carte di debito, assegni, carte di credito, scoperti, e così via
  • i mutui ipotecari erogabili
  • l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Terminologia standard della Banca d’Italia

Annunci pubblicitari

Messaggi rivolti al pubblico con finalità promozionali di prodotti e servizi bancari.

Annuncio pubblicitario

Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi.

Avviso

Documento che contiene le “principali norme di trasparenza”, cioè l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dalla disciplina in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad esporre nei locali aperti al pubblico e a mettere a disposizione dei clienti.

Documento di sintesi

Il documento di sintesi – che deve essere consegnato al cliente insieme al contratto di finanziamento – deve consentire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Nel documento è riprodotto lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio bancario, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell’operazione o del servizio.

Indicatore sintetico di costo (I.S.C)

Sintetica misura del costo totale del finanziamento (interessi più spese e oneri accessori). Deve essere calcolato con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG (vedi TAEG-Tasso annuale effettivo globale).

T.A.E.G. (Tasso annuale effettivo globale)

Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.

T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio)

Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM.

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