Cessione del credito
Se anche tu hai sentito parlare di cessione del credito, ma non hai la più pallida idea di cosa significhi, questo è l’articolo che fa per te!
Cos’è la cessione del credito?
La cessione del credito è un accordo attraverso il quale un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto). In altre parole:
- Il cedente è il creditore iniziale, cioè chi cede il credito ad un soggetto terzo
- Il cessionario è colui che acquisisce il credito e lo gestisce, solitamente è una Banca
- Il ceduto è il debitore.
Può avere ad oggetto crediti di diversa natura, ad esempio quelli:
- Commerciali (relativi all’esercizio d’attività d’impresa),
- Fiscali (IVA, IRES, etc…) e d’imposta (bonus fiscali, bonus affitti, etc…).
Più avanti vedremo di spiegarli caso per caso, ma è bene analizzare prima la sfera legislativa. Tale materia è disciplinata dal Codice Civile – Titolo I Capo V – dagli articoli 1260-1267. Vediamo insieme cosa dicono in maniera sintetica.
Disciplina legislativa
Si tratta di un contratto molto utile ai fini economici, e per questo è ben disciplinato dalla legge. In generale permette alle parti di trasferire un credito non ancora adempiuto. Nello specifico nasce per agevolare i traffici giuridici, velocizzare la circolazione del denaro, e quindi accelerare l’intero sistema economico.
Cedibilità dei crediti – Art. 1260
Il trasferimento può avvenire in due modi:
- A titolo gratuito
- A titolo oneroso
In entrambi i casi, è valido anche senza il consenso del debitore, purché il credito non sia di natura personale (ad esempio quello agli alimenti, gli assegni familiari o le indennità di licenziamento). Per il debitore è irrilevante dover adempiere verso un creditore o verso un altro, perciò il suo consenso resta irrilevante.
Quando è a titolo gratuito, la cessione avviene senza nessun tipo di pagamento. Mentre, per quelle a titolo oneroso è prevista una forma di corrispettivo.
Divieti di cessione – Art. 1261
È vietata invece la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio, quali:
- Magistrati dell’ordine giudiziario
- Funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
- Ufficiali giudiziari
- Avvocati, procuratori, patrocinatori e notai.
A causa della professione da loro ricoperta, tali soggetti sono tenuti a mantenere una certa imparzialità. Questa potrebbe venir meno in caso di cessione di un credito relativo ad una controversia che coinvolge il loro ufficio o per cui esercitano una difesa, motivo per cui è nato il divieto.
Tuttavia, la disposizione precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie, né a quelle fatte in caso di pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal terzo verso cui il credito viene ceduto.
Documenti probatori del credito – Art 1262
La cessione si perfeziona con l’avvenuta consegna dei documenti che provano l’esistenza del credito. Il possesso dei documenti equivale quindi al possesso del credito.
Questo particolare è molto importante specialmente in sede giudiziaria. Infatti, per assicurarci una tutela processuale bisogna sempre mostrare al giudice una prova concreta del nostro diritto. Distinguiamo due casi
- Quando si tratta di trasferimento totale, il cedente deve consegnare al cessionario tutti i documenti probatori.
- Si può anche parlare di cessione parziale, cioè quando si rinuncia solo ad una parte del credito. In questo caso, il cedente dovrà semplicemente fornire una copia autentica dei documenti.
Quindi se state effettuando una cessione di credito, attenti alle scartoffie!
Accessori del credito – Art. 1263
Il credito si trasferisce sempre con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli accessori connessi. Costituiscono accessori, ad esempio, gli interessi (o frutti) non ancora scaduti. Se l’accordo lo prevede, la cessione può comprendere anche quelli non ancora scaduti.
Tuttavia, Il cedente non può trasferire al cessionario il possesso di una cosa ricevuta in pegno, se prima non ha ricevuto il consenso del proprietario originale dell’oggetto. Infatti, in caso di esito negativo di questi il cedente rimane custode del pegno.
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Art. 1264
Dobbiamo fare una distinzione tra:
- Validità del contratto
- Efficacia del contratto
Come già detto, il trasferimento del credito avviene con il solo accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza o meno del debitore. Da qui dipende la validità dell’accordo.
La cessione ha poi effetti nei confronti del debitore (e quindi si parla di efficacia) in due casi:
- Quando egli l’ha accettata
- Quando gli è stata notificata.
La comunicazione (e quindi l’accettazione o la notificazione) può essere fatta in qualsiasi forma, anche verbale. Infatti, anche prima di aver ricevuto una notifica formale, il debitore che paga il creditore originale non è liberato. Questo se il cessionario prova che egli era stato informato dell’avvenuta cessione per altri mezzi. La conoscenza dell’accordo impedisce quindi al debitore di liberarsi se non adempiendo il nuovo creditore.
Efficacia della cessione riguardo ai terzi – Art. 1265
Se un credito è oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata da questi. Quindi Il cessionario che ha concluso la cessione ma è stato preceduto da un altro nella notificazione:
- Da un lato perde il diritto al credito
- Dall’altro può comunque ottenere il risarcimento del danno dal cedente in via contrattuale.
Obbligo di garanzia del cedente – Art. 1266
A seconda che la cessione sia a titolo gratuito o oneroso possiamo distinguere ancora:
- Cessione pro-soluto. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, e anche assicurare la capacità economica del debitore di effettuare il pagamento. In questo caso di parla di cessione pro-soluto. Quindi se il debitore non paga, il cedente deve restituire la somma ricevuta per la cessione e risarcire anche l’eventuale danno.Le parti possono comunque escludere l’obbligo di garanzia può essere per patto.
- Cessione pro-solvendo. Per la cessione a titolo gratuito, il cedente non garantisce per il pagamento del terzo debitore. In questo caso di parla di cessione pro-solvendo.
Garanzia della solvenza del debitore – Art. 1267
Se l’insolvenza del debitore dipende da una qualsiasi forma di negligenza da parte del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso, il cedente non è in alcun modo responsabile. Quindi l’obbligo di garanzia cessa di esistere.
Esempi di cessione del credito
Cessione tra privati (a titolo oneroso)
L’esempio più semplice di cessione del credito è senza dubbio quello di compravendita tra privati. Si tratta di un contratto a titolo oneroso, quindi dietro pagamento di un corrispettivo. Lo possiamo strutturare come segue:
“Il Sig. Rossi (cedente) vende al Sig. Bianchi (cessionario) il diritto di riscuotere un credito dal Sig. Ferrari (debitore). Il prezzo (corrispettivo) del contratto di cessione corrisponde a 5.000 euro”.
Se il Sig. Rossi ha un bisogno urgente di ottenere liquidità e non può attendere la scadenza del credito, può quindi pensare di venderlo a un terzo per velocizzare i tempi.
Cessione tra privati (a titolo gratuito)
Ipotizziamo che tu abbia un debito di 50 euro verso un secondo soggetto e allo stesso tempo un credito di 50 euro da incassare da una terza persona. In questo caso puoi scegliere di liberarti dal tuo debito cedendo l’altro credito come forma di pagamento.
Cessione tra aziende
La cessione di crediti tra aziende avviene specialmente in caso di fallimento di una di queste. La motivazione sta nella necessità di chiudere al più presto tutti i rapporti pendenti attivi e passivi verso clienti e fornitori.
Factoring
Il Factoring è una particolare forma di cessione del credito molto diffusa tra le piccole e medie imprese. Solitamente utilizzata per ottenere immediata liquidità dagli istituti finanziari. Si tratta di un contratto atipico che prevede la presenza dei seguenti elementi:
- Un cedente. Di solito è un imprenditore
- Il factor. Generalmente è una società o un qualsiasi altro ente iscritto all’albo (spesso è una banca)
- Un insieme di crediti ceduti.
Ciò che distingue il factoring dalla classica forma di cessione del credito, è l’entità del trasferimento. Infatti, ad essere ceduto non è un credito unico, ma un insieme di crediti trasmessi ad una banca (o altro ente) che ne mantiene la gestione e la contabilità.
Se ceduti pro solvendo, i crediti devono essere iscritti nel bilancio. Pena il reato di falso bilancio. Mentre, se ceduti pro soluto non vi è alcun obbligo di iscrizione e possono anche essere cancellati dal bilancio.
Aziende e banche
Spesso quando le aziende hanno un urgente bisogno di liquidità possono ottenerla dalle banche presentano le fatture che certificano il proprio credito verso un’altra azienda. L’istituto di credito procede quindi ad un controllo formale del credito ceduto, e solo allora concede il prestito all’impresa, e diventa creditore diretto dell’azienda debitrice. Nella maggior parte dei casi, la somma erogata risulta leggermente inferiore all’importo della fattura erogata.
A Scopo di garanzia
Quando ti rivolgi ad un istituto di credito o una finanziaria per ottenere un prestito, può capitare che ti venga richiesto di fornire delle garanzie. Se non vuoi optare per l’ipoteca o altri mezzi troppo onerosi, puoi sempre rafforzare la tua “affidabilità” cedendo in garanzia eventuali crediti vantati verso terzi.
Cessione garantita da ipoteca: Art. 2843 c.c.
La cessione garantita da ipoteca è un po’più complicata. In questo caso la trasmissione del credito produce i suoi effetti, mentre quella della garanzia ipotecaria si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca affinché sia valida. Il concessionario deve poi conservare una copia del titolo con l’annotazione.
Cessione di credito d’imposta
Cos’è il credito d’imposta?
Il rimborso che ottieni a fine anno quando presenti la dichiarazione dei redditi è la restituzione di una parte delle tasse che hai versato relative ad alcune spese sostenute per le quali hai diritto ad un credito di imposta.
L’Irpef pagata meno il credito di imposta è il valore del rimborso che ottieni da questa operazione. Quando hai diritto ad una detrazione si dice avere capienza fiscale, cioè la capacità di un contribuente di ridurre l’imposta versata fino ad ottenere rimborsi, benefit e bonus.
Ristrutturazioni edilizie, spese per interventi di medici specialisti e il più recente Ecobonus 110%, sono solo alcuni esempi di spese detraibili che possono dare diritto ad un rimborso fiscale importante. L’elenco completo è presentato nel paragrafo successivo.
Per esempio, ipotizziamo che quest’anno tu abbia deciso di ristrutturare casa e per farlo hai diritto alla restituzione del 50% delle spese sostenute per i lavori per un totale di 30.000 euro di rimborso. La detrazione fiscale è divisa in 10 rate annuali di pari importo (3.000 euro all’anno). In questo caso ci sono due possibili scenari:
- Se hai Irpef lorda da versare o versata pari o superiore a 3.000 euro, si parla di soggetto fiscale capiente. Ad esempio, in un anno versi 5.000 euro di contributi quindi avendo diritto a 3.000 euro di rimborso ricevi un bonus di 2.000 euro.
- Invece se l’Irpef lorda è di soli 1.500 euro, allora i 500 euro di differenza andrebbero perduti.
Elenco delle spese detraibili dal 730
Le principali spese che possono essere portate in detrazione dall’IRPEF sono relative a:
- Spese mediche e veterinarie
- Interessi passivi dei mutui
- Intermediazione immobiliare
- Assicurazione
- Istruzione (universitaria e non universitaria)
- Spese funebri
- Attività sportive praticate dai ragazzi
- Spese di affitto
- Trasporto pubblico
- Ristrutturazione (Bonus 50%), risparmio energetico (Ecobonus 65%) e Sisma Bonus
- Spese ai fini del Bonus Facciate 90%, Superbonus 110%
- Acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili)
- Interventi di sistemazione green (Bonus Verde 36%)
- Erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.
Per un maggiore approfondimento ti consigliamo di leggere il nostro articolo La guida definitiva alle detrazioni delle spese mediche e sanitarie nel 730.
Cedibilità del credito d’imposta
Con il Decreto Rilancio 2020, adesso anche i soggetti che non trovano capienza fiscale possono beneficiare delle detrazioni fiscali attraverso la cessione del credito d’imposta.
Con la cessione del credito di imposta puoi trasmettere il diritto di ottenere la detrazione fiscale a imprese, banche o assicurazioni, in cambio di uno sconto immediato sulle fatture d’acquisto. Oppure, nel caso degli istituti di credito, di una somma di denaro immediatamente disponibile. Prendiamo un esempio simile al precedente.
Se effettui dei lavori di ristrutturazione per cui hai diritto ad un credito di imposta di 30.000 euro, potresti scegliere di scontare questa somma dalle tasse, come abbiamo fatto prima. Oppure puoi decidere di cedere il credito di imposta all’impresa che ti ha fatto i lavori. In questo caso, sarà quindi quest’ultima a portare in detrazione la somma dalle sue imposte nei 10 anni successivi. In compenso, l’impresa ti riconoscerà quindi uno sconto in fattura per una somma pari al credito ceduto, al netto di qualche tassa e spesa.
Elenco crediti d’imposta cedibili a terzi
Così come non tutte le spese sono detraibili, nemmeno tutti i crediti d’imposta sono cedibili purtroppo. Tra i più rilevanti bonus fiscali per i quali il governo prevede la possibilità di ricorrere alla cessione troviamo quelli legati alla realizzazione di:
- Interventi di ristrutturazione edilizia (comprese opere di manutenzione, restauro ed eliminazione delle barriere architettoniche), per i quali sono previste detrazioni decennali
- Recupero o restauro delle facciate degli edifici (c.d. “Bonus facciate”) anche questi detraibili in 10 anni
- Efficientamento energetico (“Ecobonus”) o messa in sicurezza antisismica (“Sismabonus”) di un immobile, a detrazione decennale
- Installazione di pannelli e impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici
- Interventi coperti da Superbonus 110%
- Gli affitti dei negozi, studi professionali o stabilimenti aziendali, cedibili per un valore pari al 60% dei canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’adeguamento dei locali alle misure di contenimento del Covid-19.