730 congiunto: chi può farlo, i vantaggi e quando conviene

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Dichiarazione dei redditi 730 congiunto

Ci sono dei casi in cui il credito IRPEF non viene perso, in quanto viene considerato a tutti gli effetti un vero e proprio credito nei confronti del Fisco: lo stabilisce una sentenza della cassazione. Tale decisione, emessa il 12 giugno del 2015, e depositata il 29 aprile 2016, ribalta l’interpretazione che si era consolidata nel corso degli anni, la quale escludeva a priori la possibilità di compensazione del credito

Credito IRPEF del coniuge incapiente: quando è possibile cederlo all’altro coniuge

Ogni anno le detrazioni per le spese sostenute dai contribuenti che non vengono utilizzate, in quanto incapienti, ammontano a 10 miliardi. Questo è il dato certificato dalle Agenzie delle Entrate. Se il contribuente è un single, non c’è nulla da fare: il credito resterà inutilizzato per sempre, in quanto non esiste alcuna imposta da scontare. 

Se, invece, il soggetto è coniugato cambia la situazione, anche se il coniuge non è fiscalmente a carico e non è soggetto dichiarante. La Corte di Cassazione, infatti, lo scorso aprile ha stabilito che anche quando il coniuge presenta un reddito alto e ha delle imposte da pagare, può utilizzare come conguaglio il credito dell’altro coniuge incapiente.

Se, ad esempio, la moglie percepisce una pensione minima e presenta redditi derivanti da immobili e, quindi, non è fiscalmente a carico del marito, può cedere al consorte il suo credito IRPEF. In questo modo, quindi, il credito potrà essere scaricato dal congiunto.

Per questo motivo è possibile compilare il modello 730 congiunto, ossia una dichiarazione dei redditi che viene presentata da una coppia di coniugi o una coppia unita civilmente. Questo sistema, infatti, permetteva, fino a poco tempo fa, di presentare un’unica dichiarazione dei redditi, piuttosto che due. In questo modo il credito IRPEF del coniuge incapiente passa all’altro.

Detrazione spese mediche coniuge incapiente

La detrazione delle spese mediche del coniuge incapiente riguardano solo una specifica tipologia di queste ultime, come previsto dalla legge. Le spese sanitarie che possono essere detratte sono le spese croniche e invalidanti, ossia quel tipo di spese riguardanti patologie esenti e per le quali il coniuge risulta incapiente. 

Non si può, inoltre, superare il tetto massimo delle spese sanitarie, definito in € 6.197,48. Vi è, altresì, una franchigia pari a € 129,11. La detrazione delle spese mediche del coniuge incapiente si può effettuare solo sul 19% di quanto speso e si applica sull’importo che eccede tale franchigia.

Ai fini della detrazione, il coniuge incapiente deve avere intestate le spese sostenute nella sua imposta; provvedendo, comunque, a presentare la dichiarazione.

Cessione credito IRPEF al coniuge

Il Fisco ammette la cessione del credito d’imposta anche tra parenti, quindi è possibile che vi sia la cessione del credito IRPEF al coniuge. I crediti, quindi, possono essere ceduti a condizione che vengano usati per compensare il pagamento di imposte e contributi.

Il Fisco, inoltre, afferma, in base a quanto disposto dall’art. 121 del decreto 34/2020, che è possibile esercitare l’opzione della cessione d’imposta in luogo delle detrazioni fiscali, in particolare quelli derivanti dagli interventi dei bonus edilizi. Anche in questi casi, infatti, dovranno essere usati in compensazione, considerando le rate residue delle detrazioni non fruite.

730 congiunto: come funziona e chi lo può presentare

Fino all’anno scorso era presente il 730 congiunto. Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate predispone la compilazione di due distinte dichiarazioni precompilate: ognuna per ogni coniuge.

Nella compilazione del documento chi presenta la dichiarazione si identifica come dichiarante, mentre l’altro è il coniuge. Nella dichiarazione congiunta il coniuge a carico compare nel quadro dedicato ai familiari, al cui interno deve essere indicato il suo codice fiscale.  Dopo l’invio delle due distinte dichiarazioni dei coniugi, i due modelli verranno uniti. 

Solo una coppia di coniugi unita regolarmente in matrimonio può presentare una dichiarazione dei redditi congiunta. L’unione può essere sia civile sia concordatario (il classico matrimonio religioso idoneo a produrre effetti sul piano civile).

Con la legge Cirinnà sono state introdotte le unioni civili per le coppie omosessuali e da queste unioni scaturiscono gli stessi diritti e obblighi del matrimonio. Le coppie omosessuali unite civilmente, quindi, possono presentare la dichiarazione congiunta.

Le coppie di fatto o conviventi, invece, non possono compilare il 730 congiunto. Neanche coloro che presentano la dichiarazione per minori o persone incapaci possono presentare tale tipologia di documento. 

Non è possibile ricorrere al 730 congiunto quando uno dei due coniugi è deceduto prima della data fissata per presentare la dichiarazione dei redditi. Un altro caso in cui non è possibile utilizzare il 730 congiunto è quando uno dei due coniugi deve presentare il Modello Unico, in quanto titolare di  Partita Iva.

Ci sono degli elementi che non incidono sulla possibilità di avvalersi della dichiarazione congiunta, ovvero quando i coniugi sono in regime di separazione o comunione dei beni, o che abbiano la loro residenza in due Comuni diversi e, quindi, non sono presenti nello stato di famiglia.

Presentare il modello 730 congiunto per il coniuge incapiente non prevede alcuna differenza di natura economica, ma risulta essere vantaggioso per la possibilità di usufruire di una sola consulenza fiscale da parte del professionista abilitato o del CAF, quindi si paga una sola volta tale tipologia di consulenza utile per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, si presenta al professionista abilitato o al CAF il 730 già compilato, non occorre pagare nessun compenso.

730 congiunto: Detrazione coniuge a carico sulla pensione

Il titolare di una pensione con il coniuge a carico può solamente godere di un alleggerimento del proprio carico fiscale quando presenta la dichiarazione dei redditi annuale.

Questo beneficio è valido sia per chi ha contratto il matrimonio sia per coloro che si sono uniti  civilmente. Questa soluzione è valida anche se i due coniugi non sono conviventi in modo concreto, l’importante è che il rapporto sia valido e attuale.

Le coppie conviventi, a prescindere dalla natura della loro unione, si sono assunti l’obbligo di una  reciprocamente assistenza, morale e materiale: ogni componente della coppia, infatti, acquisisce una serie di diritti fino a quando non viene pronunciata una sentenza di separazione o divorzio.

La detrazione del coniuge a carico sulla pensione è identificata da un codice fiscale italiano, attribuito dall’Anagrafe tributaria. Il coniuge a carico, come abbiamo visto, deve essere legato in matrimonio o con unione civile al titolare di una pensione e, inoltre, il coniuge a carico deve aver prodotto nell’anno di riferimento dei redditi non superiori a € 2.840,51.

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